Roma, 23 apr. (Labitalia) - Sugli ammortizzatori sociali si cambia registro. Con la nuova disciplina, in vigore dal 1° maggio 2015, si amplia, infatti, la platea dei beneficiari della tutela ma allo stesso tempo si riduce la misura del sostegno pubblico per tutti gli interessati. In vista dell’entrata a regime del nuovo sistema, la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha approfondito con un’apposita circolare (n. 9/2015) il decreto legislativo 22/2015, che interviene sulla materia degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.L'obiettivo del decreto (emanato in attuazione della delega operata dall’art. 1 comma 2 della legge 183/2014) è quello "di unificare la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e brevi di Aspi in modo da ampliare la tutela previdenziale dell’evento disoccupazione e garantire tutele di maggior durata ai lavoratori con carriere contributive più rilevanti", spiegano i consulenti."In via generale si precisa sin da subito che gli oneri contributivi previsti per il finanziamento di Aspi e mini Aspi rimangono identici anche per le nuove prestazioni previste dallo schema di decreto legislativo presentato dal governo compreso il cosiddetto 'ticket una tantum' di licenziamento. Parimenti si ritiene che possa trovare applicazione, a favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato il soggetto percettore di Naspi, il beneficio economico pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (dl 76/2013)", sottolineano."La Naspi -precisano i consulenti del lavoro- sostituirà, per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° maggio 2015, i trattamenti oggi riconosciuti ai lavoratori dipendenti ovvero Aspi e Mini Aspi, i quali pertanto opereranno solo sino alle cessazioni intervenute alla fine di aprile 2015. Pertanto, la nuova disciplina trova applicazione con riferimento ai contratti di lavoro interrotti dal 30 aprile 2015 (ossia, ultimo giorno giuridico del rapporto)"."Per la determinazione del valore della prestazione -si legge nella circolare- occorre preliminarmente individuare la retribuzione mensile alla base del calcolo. Tale base di calcolo è data dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni diviso per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33"."Nel caso in cui la retribuzione mensile sia non superiore al valore di 1.195 euro (per il 2015) si perviene al valore dell’indennità mensile applicando il valore percentuale del 75% alla retribuzione mensile predetta. Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di 1.195 euro il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e 1.195 euro, fermo restando che non potrà essere erogata una indennità di importo superiore a 1.300 euro (valore riferito al 2015 annualmente rivalutato)", concludono i consulenti.