(Adnkronos) - La Corte di cassazione, infine, ritiene che la disciplina posta dall’art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo n. 58 del 1998 sarebbe incompatibile con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, in relazione all’art. 47 CDFUE dal quale si può ricavare, parimenti, il diritto a non contribuire alla propria incriminazione.La Corte di cassazione solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall’art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui la disposizione sanziona la mancata ottemperanza nei termini alle richieste della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ovvero la causazione di un ritardo nell’esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima CONSOB, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate.Con la medesima ordinanza di rimessione la Corte di cassazione ha sollevato anche questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del decreto legislativo n. 58 del 1998. La Corte costituzionale con riguardo a tali questioni si è pronunciata con sentenza n. 112 del 2019. Ufficio ruolo della Corte costituzionale. Le norme censurate: D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Art. 187-quinquiesdecies - Tutela dell'attività di vigililanza della Consob (nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62). Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Consob ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila ad euro un milione.