Università: Garante, informazione carente su scioperi, dare massima diffusione (2)

venerdì 1 giugno 2018
(AdnKronos) - "Si rammentano, ad ogni buon conto, alle Amministrazioni in indirizzo gli obblighi derivanti dall’articolo 2, comma 6, della citata legge secondo il quale 'Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi … sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi'", conclude il Garante per gli Scioperi Giuseppe Santoro Passarelli.
Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, acconsenti all’uso dei cookie.