Dopo i casi di febbre del Nilo a Olbia arriva l'ordinanza del sindaco Nizzi

OLBIA. Dopo i casi accertati di febbre del nilo su quattro cavali nel comune di Olbia, arriva l'ordinanza del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Ecco il provvedimento nella sua forma integrale.

"OGGETTO: Prescrizioni atte a frenare l'infestazione degli insetti vettori ed il propagarsi del virus West Nile Disease (WND) – Febbre del Nilo.

IL SINDACO

VISTA la nota del Servizio Veterinario - Sanità Animale - della ATS - ASSL Olbia, Prot. n. 0300468 del 20/09/2018 avente ad oggetto “Notifica di malattia infettiva/trasmissibile”, con la quale viene confermata e segnalata la presenza di focolaio di West Nile Disease in alcuni capi equini all'interno di un'azienda agricola sita in Località Rudalza, Comune di Olbia, codice aziendale IT17OT795;

CONSIDERATO che la malattia in argomento è una malattia infettiva provocata dal virus West Nile Disease, trasmesso all'uomo e agli animali (in genere equidi e uccelli) attraverso la puntura di una zanzara infetta che funge da vettore, e che non si trasmette da persona a persona, o dal cavallo all'uomo;

CONSIDERATO che le zanzare che trasmettono il virus appartengono al genere Culex (zanzara comune), mentre come serbatoio di infezione sono state identificate oltre settanta specie di uccelli;

VISTO che la maggior parte delle infezioni decorre in modo del tutto in apparente, manifestandosi solo in alcuni casi con sintomatologia identica a quella dell'influenza, ovvero con febbre, cefalee, dolori muscolari ed articolari, raramente accompagnati da eruzioni cutanee;

RITENUTO OPPORTUNO adottare misure comportamentali atte a controllare l'esposizione ai vettori del virus West Nile Disease, ovvero le zanzare comuni, mediante:

Applicazione sulla cute esposta di repellenti per gli insetti, alloggiare in stanze dotate di condizionamento d'aria, o in mancanza di questo di zanzariere alle finestre, indossare pantaloni lunghi e camice a maniche lunghe, soprattutto all'alba e al tramonto, vuotare di frequente i sottovasi dei fiori e qualsiasi contenitore di acqua, quali ad esempio le ciotole d'acqua per gli animali;

Periodica disinfestazione.

VISTO il Regolamento Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/1978, n. 833 e s.m.i.

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Decreto 03/06/2014 emanato dal Ministero della Salute;

VISTA la Determinazione n. 1511 del 28/11/2016 emanata dalla Regione Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità;

RAVVISATA la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della zanzara e pertanto anche su aree private, poiché tale insetto può provocare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

Alla cittadinanza per il periodo compreso tra il 24/09/2018 ed il 14/10/2018, e anche oltre nel caso del prolungarsi di condizioni climatiche/metereologiche :

Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compreso copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno degli appartamenti;

  Di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;

  Di svuotare contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi etc. con cadenza settimanale;

  Di coprire eventuali contenitori d'acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni, o fonti per l'irrigazione degli orti con strutture rigide (reti di plastica e zanzariere);

  Di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, ad esempio le fioriere da cimitero, filamenti di rame, mantenuti in stato lucido e nella misura di 10-20 mg per litro d'acqua;

  Di provvedere ad ispezionare, pulire, trattare periodicamente le caditoie per la raccolta di acqua piovana presenti in giardini e cortili;

  Di provvedere a vuotare almeno una volta a settimana i porta fiori cimiteriali, avendo cura di gettare l'acqua nel terreno.

IN PARTICOLARE ORDINA

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali poi gli accudisca, anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.

Qualora le aziende suddette utilizzino copertoni o teli copertura di silos plastici all'aperto o in qualsiasi situazione idonea ad ospitare gli insetti vettori, devono effettuare idoneo trattamento con prodotti antisettici.

Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori, e i proprietari degli edifici adibiti ad abitazione ed ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici dei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee di acqua stagnante e procedere autonomamente e periodicamente con disinfestazioni dei focolari larvali e degli spazi verdi.

Particolare cura deve aversi affinché laghetti ornamentali di giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolta idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.).

Coloro che per fini commerciali o altro titolo posseggano o detengano anche temporaneamente copertoni d'auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti summenzionati dovranno a propria cura:

Disporre a piramide i pneumatici con periodo di giacenza superiore ai quindici giorni, dopo averli vuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o qualsiasi sistema idoneo ad evitare la raccolta d'acqua piovana;

  Eliminare i pneumatici fuori uso e non più utilizzabili;

  Provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura

movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

Inoltre coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e dei vivai, dovranno procedere a una disinfestazione delle aree interessate dalle attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.

Qualora si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza di zanzare, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all'effettuazione degli interventi di disinfestazione e, se ritenuto opportuno, anche mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo le vigenti normative in materia, verranno fatte ricadere su coloro che risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Ne caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

 Al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Olbia;

  Al Servizio Veterinario Sanità Animale della ATS - ASSL Olbia;

  Al Comando Polizia Municipale;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d' ufficio. Responsabile del Procedimento: Dott. Dino Ragaglia.

Il Sindaco Settimo Nizzi".

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