OLBIA. L'ordinanza riporta la firma del direttore marittimo di Olbia, il tenente di vascello Giovanni Canu. La regolamentazione riguarda l'utilizzo del nuovo lungomare "Francesco Cossiga". Ecco i punti del documento:
1. Nel tratto di banchina/lungomare denominato Francesco Cossiga, compreso tra il cd. “dente Bosazza” e la rotonda S’Artiglieria, parallelamente a via Genova e via Redipuglia, è vietato l’ormeggio a unità di qualsiasi tipologia.
2. E’ altresì vietata la sosta di unità di qualsiasi tipologia in prossimità delle scale ubicate lungo la passeggiata in legno, la cui funzione è esclusivamente quella di consentire il recupero di “uomo a mare” in caso di caduta accidentale.
3. E’ vietato utilizzare le scale di cui al precedente comma per operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e merci su/da unità di qualsiasi tipologia.
4. Lungo l’intero tratto di banchina di cui al primo comma del presente articolo, è vietato effettuare operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e merci su/da unità di qualsiasi tipologia.
5. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano alle unità (anche private) impegnate in attività di soccorso a mare a favore di persone in difficoltà, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze dell’Ordine e dei VV.F..
6. Fatte salve eventuali autorizzazioni concesse dall’Autorità Marittima, sentita la locale AdSP, connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive o di altro genere, nello specchio acqueo portuale e, nello specifico, in quello antistante il nuovo lungomare, è vietato svolgere qualsiasi tipo di attività ludico- sportivo-ricreativa che preveda l’impiego di mezzi che non siano dotati di propulsione a motore.
7. Nelle acque del porto di Olbia è vietato navigare a remi, nonché praticare attività di pesca e la balneazione.
2. E’ altresì vietata la sosta di unità di qualsiasi tipologia in prossimità delle scale ubicate lungo la passeggiata in legno, la cui funzione è esclusivamente quella di consentire il recupero di “uomo a mare” in caso di caduta accidentale.
3. E’ vietato utilizzare le scale di cui al precedente comma per operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e merci su/da unità di qualsiasi tipologia.
4. Lungo l’intero tratto di banchina di cui al primo comma del presente articolo, è vietato effettuare operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e merci su/da unità di qualsiasi tipologia.
5. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano alle unità (anche private) impegnate in attività di soccorso a mare a favore di persone in difficoltà, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze dell’Ordine e dei VV.F..
6. Fatte salve eventuali autorizzazioni concesse dall’Autorità Marittima, sentita la locale AdSP, connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive o di altro genere, nello specchio acqueo portuale e, nello specifico, in quello antistante il nuovo lungomare, è vietato svolgere qualsiasi tipo di attività ludico- sportivo-ricreativa che preveda l’impiego di mezzi che non siano dotati di propulsione a motore.
7. Nelle acque del porto di Olbia è vietato navigare a remi, nonché praticare attività di pesca e la balneazione.
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