
(AdnKronos) - "Al cospetto della discrezionalità spettante in materia al legislatore, sfugge, in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale -affermano ancora i giudici della Consulta- una valutazione sull’entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore. Ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l’attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale".Nè è necessario fissare una quota minima di affluenza al voto. Infatti, con la sentenza del 2014 che censurò il Porcellum, "questa Corte -ricordano i giudici- accolse la questione di legittimità costituzionale in relazione a disposizioni elettorali che non prevedevano l’attribuzione di un premio condizionato al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi, senza alcun riferimento agli aventi diritto al voto".
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