
Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Tempi certi per l’invio delle bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, voltura o disattivazione per garantire il rispetto del termine massimo di ricezione delle fatture di 6 settimane dalla cessazione della fornitura, meccanismi per massimizzare l’utilizzo di dati di misura effettivi, anche potenziando l’uso dell’autolettura, nuovi indennizzi automatici ai consumatori fino a 57 euro in totale per i casi più critici di grave inadempimento da parte sia del distributore che del venditore. Sono i principali interventi in tema di fatturazione di chiusura approvati dall’Autorità per l'Energia che da giugno 2016, responsabilizzando tutti gli attori della filiera, saranno validi per i clienti domestici e i piccoli consumatori del settore elettrico e gas, sia nel mercato libero, sia nei regimi di tutela.In particolare, si legge in una nota dell'Authority, l’emissione delle fatture di chiusura dovrà avvenire al più tardi 8 giorni prima dallo scadere dei tempi previsti per la ricezione (6 settimane dalla cessazione della fornitura) o entro 2 giorni prima in caso di recapito della bolletta via mail o web. Per effettuare la fatturazione il venditore è obbligato a rispettare una specifica priorità nell’uso dei dati forniti dal distributore: primariamente i dati di misura effettivi, in subordine le autoletture validate e da ultimo i dati stimati dal distributore.
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