Fisco: imposta sostituiva light per cessioni immobili entro 30 settembre (2)

economia
AdnKronos
(AdnKronos) - L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap è pari all’8% e va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione è invece prevista un’aliquota del 10,5%. L’agevolazione può essere fruita anche dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. L’imposta sostitutiva va versata in due tranche: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017. Le società possono fruire dell’agevolazione in relazione a: beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa; beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Non rientrano nel regime di favore, invece, le quote di partecipazione in società.Nel documento di prassi l’Agenzia sottolinea che gli imprenditori individuali possono esercitare l’opzione per escludere dal patrimonio dell’impresa tutti gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015. L’opzione per l’esclusione va esercitata entro il 31 maggio 2016 ed ha effetti a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016.

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