
(AdnKronos) - L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione del Presidente della Repubblica, ma non è più prevista la partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al Presidente della Camera. Viene modificato il quorum per l'elezione del Capo dello Stato, prevedendo che dal quarto scrutinio sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea e, a partire dal settimo scrutinio, della maggioranza dei tre quinti dei votanti. Viene invece modificata la previsione costituzionale che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare, che saranno scelti separatamente tre dalla Camera e due dal Senato.ABOLITE LE PROVINCE - Sono definitivamente abrogate le Province, con la soppressione delle norme costituzionali che le consideravano Ente costitutivo della Repubblica.
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