
(AdnKronos) - IL NUOVO TITOLO V, STOP A COMPETENZA CONCORRENTE - Viene profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni, oggetto dell'articolo 117 della Costituzione. Scompare, in particolare, la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale. Inoltre, è introdotta la cosiddetta 'clausola di supremazia', in base alla quale la legge statale -su proposta del governo- può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell'interesse nazionale. IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO - L'articolo 116 della Costituzione disegna il cosiddetto regionalismo differenziato. Alle Regioni a statuto ordinario, con legge approvata da entrambe le Camere e d'intesa tra lo Stato e la Regione interessata, possono cioè essere attribuite particolari forme di autonomia a condizione che presentino un equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese. Il procedimento non si applica alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.
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