
(AdnKronos) - La domanda di accesso al regime va sottoscritta e presentata alla Direzione Centrale Accertamento, esclusivamente a mezzo Pec. I soggetti non residenti, invece, possono presentarla alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello. La richiesta dovrà contenere, tra l’altro, la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, il codice fiscale o la partita Iva, l’indicazione dei recapiti, la dichiarazione del possesso di uno dei requisiti soggettivi per l’accesso al regime, la dichiarazione del possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale. Unitamente all’istanza o entro 30 giorni dall’invio della stessa è necessario presentare, a pena di rinuncia alla procedura, la documentazione relativa all’attività svolta, alla strategia fiscale, al sistema di controllo, nonché alla mappa dei processi aziendali e dei rischi fiscali mappati dal sistema dal momento della sua implementazione. L’ufficio competente verifica la presenza dei requisiti necessari per l’accesso al regime e può proporre gli interventi utili per l’ammissione. Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione, le Entrate comunicano al contribuente l’esito della verifica tramite Pec o posta elettronica ordinaria. Nel caso in cui emergano rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale o non comunicati all’ufficio competente, l’Agenzia delle entrate può disporre con provvedimento motivato l’esclusione del contribuente dal regime.
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